Daspo – divieto di accedere alle manifestazioni sportive

11/15/2024

Stagione: 2024-2025

Soggiace alle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo il tesserato che, sottoposto a Daspo, non lo abbia reclamato innanzi al Prefetto, né impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in sede giurisdizionale, rendendo così il provvedimento definitivamente efficace per tutta la sua durata. Nel caso esaminato, il deferito, all’epoca del fatto AE in forza alla Sezione AIA di San Benedetto del Tronto, aveva attivamente partecipato ai disordini avvenuti nel contesto di una gara di campionato, a cui stava assistendo come spettatore ed aveva subìto da parte del Questore di Ascoli Piceno il provvedimento, avente natura amministrativa, di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono la manifestazioni sportive (Daspo) della durata di anni 1 (uno), contro il quale non aveva esperito il ricorso di cui sopra.

Numero8/TFN/2024-2025/A

PresidenteSica

RelatoreFedeli V.

Riferimenti normativiLegge 13.12.1989 n. 401 e successive modificazioni; art. 42 commi 1, 2 e 3 lettera c) Regolamento AIA; artt. 5 e 61 del Codice Etico e di Comportamento AIA.