In via preliminare: (in)competenza Tribunale Federale Nazionale – volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza dell’art. 62 del Regolamento A.I.A.

11/15/2024

Stagione: 2024-2025

Pur ritenendo l’art. 62 del Regolamento A.I.A. contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati A.I.A. alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in assenza di una modifica, il Tribunale prende atto della volontà del Legislatore Federale di mantenerne la vigenza e conseguentemente, nel rispetto delle norme Federali e dei rapporti istituzionali, procede all’esame nel merito del deferimento.

Numero16/TFN/2024-2025/A

PresidenteSica

RelatoreCaccamo

Riferimenti normativiartt. 62 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, artt. 83 e 92 del CGS FIGC

Articoli

Art. 83 - Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale

1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine:* a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché alle altre materie contemplate dalle norme federali nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali; b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione; c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori; d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26; e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF; f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF. 2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle NOIF; b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all’art. 94 quater delle NOIF; c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF. d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all’art. 94 septies delle NOIF.* 3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare. *Comma 1 così modificato dal C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021; si riporta il testo previgente: "a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché alle altre materie contemplate dalle norme federali." *Lettera d) aggiunta al comma 2 dal C.U. FIGC n. 51/A del 12.10.2022

Art. 92 - Competenza e composizione del Tribunale federale a livello territoriale

1. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali; b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. 2. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo. 3. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione di tre componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. 4. Il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno. 5. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.