Istanza di proroga del termine di conclusione delle indagini rivolta dal Procuratore Federale al Procuratore Generale dello Sport del CONI – Condizioni per la concessione della proroga – Valutazione esclusiva del Procuratore Generale dello Sport del CONI – Inoppugnabilità del provvedimento di concessione della proroga del termine avanti agli Organi di Giustizia endofederali

3/3/2026

Stagione: 2025-2026

L’art. 119 del CGS, al quinto comma, stabilisce che “Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni...”. Alla luce della formulazione codicistica appena richiamata l’unica condizione posta dalla norma in esame per la concessione della proroga è quella che alla Procura Generale dello Sport del CONI pervenga, dalla Procura Federale, un’istanza “congruamente” motivata. La verifica circa l’esistenza dei presupposti per la concessione della proroga spetta dunque alla Procura Generale dello Sport che dovrà valutare i motivi che hanno determinato la mancata conclusione delle indagini nell’originario e ordinario termine di sessanta giorni e la valenza, ai fini istruttori, delle attività che la Procura Federale prospetta di dover ancora espletare. La Procura Generale dello Sport del CONI svolge una specifica funzione di controllo sull’attività delle Procure delle varie Federazioni affiliate al CONI e la valutazione sulla concessione o meno della proroga, pur essendo un provvedimento endoprocessuale, non sembra impugnabile davanti a questo Tribunale trattandosi di provvedimento reso da organismo di controllo estraneo alla FIGC.

Numero0179/TFN/2025-2026/F

PresidenteSica

RelatoreCamici, Rinaldi

Riferimenti normativi119, comma 5, CGS

Articoli

Art. 119 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia. 2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile. 3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa. 4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. 5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione. 6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato. 7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione. 8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili.