1/7/2026
Stagione: 2025-2026
La mancata esecuzione, nel termine regolamentare, di un lodo arbitrale da parte del legale rappresentante di una società calcistica implica la violazione non solo dei principi di lealtà, probità e correttezza, ma anche dei doveri prescritti in materia gestionale ed economica posti a fondamento dell’ordinamento sportivo. In tale fattispecie, la responsabilità disciplinare deve essere ritenuta sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che la fattispecie illecita deve ritenersi perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (si veda TFN, Decisione/0093/TFNSD-2025-2026; conformemente v. CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).
Numero: 161/TFN-SD/2025-2026/A
Presidente: Citarella
Relatore: Accolla