“Notitia criminis” acquisita tramite denuncia sporta da soggetto identificatosi e qualificatosi come tesserato AIA – Riscontro positivo della reale esistenza del soggetto e del tesseramento tramite piattaforma Sinfonia4you –– Acquisizione di elementi istruttori certi circa la quantomeno parziale fondatezza della denuncia - Successivo disconoscimento della sottoscrizione e del contenuto della denuncia da parte del presunto denunciante – Equiparazione degli atti d’indagine compiuti fino ad allora con l’attività di accertamento preprocedurale

3/3/2026

Stagione: 2025-2026

L’acquisizione di elementi, sia pure parziali, che confermano quanto è oggetto della denuncia tramite un’attività di indagine compiuta prima del disconoscimento della denuncia stessa da parte del denunciante, può essere assimilata a quelle attività preliminari, sia pure non preprocedurali ma equiparabili alle stesse, secondo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza endofederale che affermano che “… se è vero che una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità e quindi di una notitia criminis qualificata, è pur vero che le denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa della Procura al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’esposto anonimo possono ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis” (CFA, SS.UU., n. 2/2023/2024)

Numero0179/TFN/2025-2026/C

PresidenteSica

RelatoreCamici, Rinaldi

Riferimenti normativiArt. 118 CGS

Articoli

Art. 118 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. 3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito. 4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione. 5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.