3/3/2026
Stagione: 2025-2026
Una volta accertata, tramite sistemi anagrafici Federali, la reale esistenza del denunciante e il suo effettivo tesseramento, con corrispondenza di nome e qualifiche evidenziate nell’esposto, solo l’effettiva presentazione all’autorità giudiziaria ordinaria di una querela di falso potrebbe offrire un grado di certezza apprezzabile circa il disconoscimento del contenuto della denuncia e della sottoscrizione della stessa.
Numero: 0179/TFN/2025-2026/D
Presidente: Sica
Relatore: Camici, Rinaldi
Riferimenti normativi: Art. 118 CGS
1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. 3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito. 4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione. 5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.