3/3/2026
Stagione: 2025-2026
La Procura Federale, una volta accertata, tramite sistemi anagrafici Federali, la reale esistenza del denunciante e il suo effettivo tesseramento, non ha nessun obbligo di audirlo come persona informata sui fatti ove quanto denunciato possa essere ritenuto sufficiente per l’avvio dell’indagine. Ben può, tuttavia, audirlo nel corso dell’indagine ove occorressero ulteriori chiarimenti in merito a quanto denunciato.
Numero: 0179/TFN/2025-2026/B
Presidente: Sica
Relatore: Camici, Rinaldi
Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS
1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. 3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito. 4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione. 5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.