Principi ispiratori e comportamentali della classe arbitrale

3/3/2026

Stagione: 2025-2026

I principi sanciti dagli degli artt. 4, comma 1, CGS, 42, comma 1 e comma 3 lett. a) e c), 3, 5, 6.1 Codice Etico AIA impongo agli arbitri, non solo per le funzioni di garanzia loro attribuite ma anche per la difesa dell’immagine e della credibilità di tutta la categoria cui hanno chiesto di appartenere, di svolgere le loro funzioni con trasparenza, correttezza e probità, e nel più assoluto rispetto delle regole e dell’etica sportiva, improntando ogni comportamento, anche estraneo all’attività sportiva e nei rapporti con i colleghi e con i terzi, ai principi di rettitudine e della comune morale. Il comportamento dell’Arbitro, inoltre, deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà ed i suoi comportamenti oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla virtù del ben operare.

Numero0179/TFN/2025-2026/G

PresidenteSica

RelatoreCamici, Rinaldi

Riferimenti normativiI principi sanciti dagli degli artt. 4, comma 1, CGS, 42, comma 1 e comma 3 lett. a) e c), 3, 5, 6.1 Codice Etico AIA impongo agli arbitri, non solo per le funzioni di garanzia loro attribuite ma anche per la difesa dell’immagine e della credibilità di tutta la categoria cui hanno chiesto di appartenere, di svolgere le loro funzioni con trasparenza, correttezza e probità, e nel più assoluto rispetto delle regole e dell’etica sportiva, improntando ogni comportamento, anche estraneo all’attività sportiva e nei rapporti con i colleghi e con i terzi, ai principi di rettitudine e della comune morale. Il comportamento dell’Arbitro, inoltre, deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà ed i suoi comportamenti oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla virtù del ben operare.

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.