Procedimento disciplinare – art. 4, comma 1, del CGS

11/15/2024

Stagione: 2024-2025

Il calciatore tesserato con una società, senza ricevere alcuna preventiva autorizzazione o nulla osta da parte di quest’ultima, partecipando agli allenamenti di altra società viola i principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS.

Numero22/TFN/2024-2025/A

PresidenteSica

RelatoreFedeli A.

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, del CGS