Procedimento sportivo – rimessione in termini – errore scusabile – mancata deduzione e allegazione di fatti non imputabili alla parte – rigetto

2/2/2026

Stagione: 2025-2026

Non può essere accolta la richiesta di rimessione in termini proveniente dalla parte che, incorsa in errore, non abbia dedotto, né allegato fatti ad essa non imputabili, tali da rendere scusabile l’errore perché cagionato da cause di forza maggiore e/o dal verificarsi di un caso fortuito, cioè da un fattore estraneo alla volontà della stessa parte.

Numero0167/TFN/2025-2026/A

PresidenteCitarella

RelatoreFedeli V.

Riferimenti normativiart. 153, comma 2, cpc