1/20/2026
Stagione: 2025-2026
Le ragioni di particolare speditezza sottese alla giustizia sportiva rendono del tutto eccezionale il ricorso, nell’ambito del processo sportivo, alla testimonianza, atteso che i procedimenti in ordine alle infrazioni disciplinari si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo della Procura e sulla base delle deduzioni difensive, ovvero in forza delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce eccezione. Le condotte di “proselitismo”, sussumibili sotto lo schema punitivo dell’art. 4, comma 1, CGS, possono essere modulate in modo variegato secondo le diverse circostanze fattuali, temporali e logistiche e possono sostanziarsi in comportamenti che, anche senza assurgere al livello di “pressione” (se tale espressione sia intesa come esercizio di forza o di autorità), siano specificamente diretti ad influire sull’altrui volontà e consistenti nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata. Il dovere di lealtà sportiva del tesserato verso la società permane per tutta la durata del tesseramento. Integra responsabilità disciplinare l’inoltro, da parte di un allenatore tesserato per una società, sulla chat whatsapp destinata alle comunicazioni con i genitori delle ragazze tesserate per la medesima società, di messaggi con i quali viene fatta “promozione” all’Open day organizzato da altra società, per di più non previamente comunicato alle competenti strutture federali. La partecipazione attiva, da parte di un soggetto iscritto al settore Tecnico, alla conduzione tecnica dell’Open day organizzato da una società integra, per l’ipotesi di assenza di tesseramento per la medesima società, responsabilità disciplinare del tecnico, del Presidente della società e della stessa società.
Numero: 165/TFN-SD/2025-2026/A
Presidente: Sica
Relatore: Ruggiero
Riferimenti normativi: art. 4 comma 1, CGS; art. 32, comma 2, CGS; art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva.
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.
1. Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto. 2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. 3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi. 4. Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda. 5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica. *5-bis. La violazione dell’art. 20 bis NOIF comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito precisate. 5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l’applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%. 5-quater. L’assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall’art. 20 bis, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l’applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell’art. 20 bis delle NOIF. 5-quinques. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l’applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera. 5-sexies. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all’applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all’art. 20 bis NOIF. Il trasferimento deve prevedere l’espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell’applicazione del nuovo procedimento di cui all’art. 20 bis NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti. 5-septies. Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica. 5-octies. Ogniqualvolta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l’obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica. 5-novies. Le sanzioni previste dai commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano. 6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, l'inibizione temporanea; al calciatore, la squalifica a tempo. 7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. 8. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i). 9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni. 10. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica. 11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l’esecuzione, commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere b), c), n) e quelle di cui all’art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h). 12. Per le altre violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell’inibizione o della squalifica. Norma transitoria 1. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-novies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie). 2. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma 5-bis non abbiano formato oggetto di giudicato. 3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie). 4. L’istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 20 bis NOIF, determina l’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l’avvenuta presentazione dell’istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L’improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendete il giudizio divenuto improcedibile. 5. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell’art. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l’integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’art. 32, comma 5-ter. 6. L’esito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale. *Commi aggiunti dal 5bis al 5novies dal C.U. FIGC n. 206/A del 17.03.2022.
1. La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso. 2. Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia. 3. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. 4. L'organo giudicante decide sull’esame dei testimoni proposti dalle parti. 5. La testimonianza ha luogo in udienza. 6. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.