Rapporti fra allenatore e calciatori – Calciatore posto fuori rosa dalla Società costretto ad allenarsi in orario e campo diverso da quello dei compagni - Obbligo dell’allenatore di allenarlo comunque - Insussistenza

2/16/2026

Stagione: 2025-2026

All’allenatore di una Società di calcio è certamente fatto obbligo di allenare ed eventualmente utilizzare, sotto la sua piena discrezionalità tecnico sportiva, tutte le risorse umane poste a sua disposizione dal sodalizio di appartenenza ma non, altrettanto certamente, quelle poste fuori rosa dalla Società nei confronti delle quali egli non può avere alcun dovere.

Numero0173/TFN/2025-2026/A

PresidenteSica

RelatoreCamici

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS; art. 37, commi 1 e 2, Regolamento del Settore tecnico; art. 91 NOIF

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.