2/16/2026
Stagione: 2025-2026
All’allenatore di una Società di calcio è certamente fatto obbligo di allenare ed eventualmente utilizzare, sotto la sua piena discrezionalità tecnico sportiva, tutte le risorse umane poste a sua disposizione dal sodalizio di appartenenza ma non, altrettanto certamente, quelle poste fuori rosa dalla Società nei confronti delle quali egli non può avere alcun dovere.
Numero: 0173/TFN/2025-2026/A
Presidente: Sica
Relatore: Camici
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 37, commi 1 e 2, Regolamento del Settore tecnico; art. 91 NOIF
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.