2/16/2026
Stagione: 2025-2026
Alla luce di inequivoche risultanze secondo le quali sia possibile affermare che un tesserato svolga di fatto le funzioni di Presidente di una Società e come tale venga riconosciuto da tutti nonostante non ne rivesta la qualifica ufficiale, è preciso convincimento del Tribunale che in virtù del principio dell’affidamento, principio secondo il quale il ragionevole affidamento suscitato nei terzi da una situazione apparentemente corrispondente a quella reale è meritevole di tutela, debba affermarsi che nessuna responsabilità possa addossarsi all’allenatore che, in buona fede, si uniforma alle decisione assunte dal Presidente di fatto.
Numero: 0173/TFN/2025-2026/B
Presidente: Sica
Relatore: Camici
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 37, commi 1 e 2, Regolamento del Settore tecnico; art. 91 NOIF
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.