Violazione art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto statuito dal Settore giovanile e scolastico in tema di attività promozionali organizzate dalle società in tema di open day e centri estivi.

12/19/2025

Stagione: 2025-2026

Viola i principi sanciti dall’art. 4 comma 1 CGS la società che, per mani del suo legale rappresentante, abbia organizzato eventi promozionali di calcio giovanile senza averli preventivamente comunicati agli organi competenti del Settore giovanile e scolastico della FIGC e/o dei Comitati Regionali territorialmente competenti, così disattendendo le prescrizioni contenute nei Comunicati Ufficiali del Settore e regolatrici delle attività promozionali organizzate dalle società in tema di open day e centri estivi. Nel caso scrutinato sono stati sanzionati società e legale rappresentante della stessa per non aver comunicato, in via preventiva al Settore per l’attività giovanile e scolastico, l’organizzazione di open day calcio a 5, centro estivo e allenamenti off season, promossa e pubblicizzata anche attraverso i social network riconducibili ad entrambi i deferiti.

Numero155/TFN-SD/2025-2026/A

PresidenteProietti

RelatoreFedeli

Riferimenti normativiart. 4 CGS

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.