Violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità – Violazione dell’art. 37, co. 1 e 2 Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 5 NOIF in relazione a contatti per la costituzione di una nuova Società calcistica e relativa organizzazione

5/12/2025

Stagione: 2024-2025

Non costituiscono "impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva", ai sensi dell’art. 38 NOIF i contatti preliminari volti alla costituzione di una nuova Società calcistica, peraltro non affiliata alla FIGC né ancora costituita. Tanto più ove detti contatti avvengano a conclusione della stagione sportiva disputata dalla società per la quale il tecnico che abbia avuto detti contatti sia tesserato.

Numero58/TFN/2024-2025

PresidenteSica

RelatoreRamella

Riferimenti normativiart. 37, co. 1 e 2 Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, co. 5, NOIF

Articoli

Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.