Violazione del dovere di chiedere l’autorizzazione a svolgere un allenamento congiunto al competente Comitato Regionale

2/16/2026

Stagione: 2025-2026

Integra la violazione del dovere di lealtà e correttezza ed in particolare del dovere previsto dall’art. 37, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il comportamento del presidente di società che omette di vigilare sul comportamento dei tesserati della società dallo stesso presieduta e non impedisce che venga disputato un allenamento congiunto tra squadre appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti in mancanza della previa autorizzazione da parte del competente Comitato Regionale

Numero0176/TFN/2025-2026

PresidenteRamella

RelatoreVenturini

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS; art. 37, comma 1, Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.