5/14/2025
Stagione: 2024-2025
Integra la violazione del dovere di lealtà e correttezza il comportamento della società che richiede l’ammissione al campionato nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2023-204 senza depositare, nel termine previsto, l’attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento da parte della società istante di almeno un preparatore atletico prevista dal CU n. 143/A del 15.03.2023 (Requisiti sportivi ed organizzativi, n. 2 lett. d del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2023/2024). Integra la violazione del dovere di lealtà e correttezza il comportamento della società che richiede l’ammissione al campionato nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2023-204 senza indicare, tra i propri tesserati, un tecnico abilitato per la categoria esordienti come previsto dal CU n. 143/A del 15.03.2023 (Requisiti sportivi ed organizzativi, n. 2 lett. f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2023/2024).
Numero: 71/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Venturini
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; CU n. 143/A del 15.03.2023, Requisiti sportivi ed organizzativi, n. 2 lett. d e f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie b per la stagione sportiva 2023/2024.
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.