Calciatore - premio alla carriera – Commissione premi – natura di organo tecnico-amministrativo – esclusione della natura di organo di giustizia sportiva – conseguenze

4/28/2026

Stagione: 2025-2026

La Commissione premi, quando è chiamata a certificare il premio alla carriera ai sensi dell'art. 99bis NOIF, opera come organo tecnico-amministrativo in senso stretto, svolgendo una funzione di accertamento vincolato dei presupposti normativi e di quantificazione del relativo importo; in tale veste le sue determinazioni sono atti federali di natura tecnico-ricognitiva, privi di contenuto decisorio in senso proprio e compiuti senza un procedimento in contraddittorio, ma sulla base dell'istanza di certificazione presentata dall'avente diritto. Diversamente, quando opera ai sensi dell'art. 96 NOIF con riferimento al premio di tesseramento, la Commissione assume la veste di organo amministrativo-giustiziale, adottando determinazioni suscettibili di impugnazione dinanzi al Tribunale federale nazionale quale giudice di seconda e ultima istanza in ambito endofederale. Tale distinzione, già affermata con riguardo al premio di formazione tecnica, si estende al premio alla carriera in ragione del regime procedimentale e processuale delineato dagli artt. 90, comma 1, lett. b) e c), e 91, comma 3-bis, CGS FIGC, che individuano nel Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche il giudice di primo grado e nella Corte federale d'appello il giudice di seconda istanza. Non può pertanto essere accolto l'argomento secondo cui la Commissione premi costituirebbe un organo di giustizia sportiva in ragione dei termini «ricorso» e «primo grado» utilizzati dall'art. 96, comma 3, NOIF, attenendo essi alla sola veste di organo amministrativo-giustiziale che la Commissione assume esclusivamente nell'ambito del premio di tesseramento; accogliere la tesi contraria comporterebbe, peraltro, la stessa inammissibilità del reclamo alla Corte federale d'appello, atteso che la pronuncia del Tribunale federale nazionale avrebbe in tal caso avuto carattere di decisione di ultima istanza endofederale (CFA, SS.UU., n. 109/2024-2025).

Numeron. 0118/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreMarzocco

Riferimenti normativiart. 99bis NOIF; art. 96 NOIF; art. 90, comma 1, lett. b) e c), CGS; art. 91, comma 3-bis, CGS; art. 34, comma 4, Statuto FIGC; art. 45, comma 1, CGS

Articoli

Art. 45 - Organi del sistema della giustizia sportiva

1. Sono organi del sistema della giustizia sportiva: a) i Giudici sportivi; b) la Corte sportiva di appello; c) il Tribunale federale; d) la Corte federale di appello; e) la Procura federale; f) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali. 2. Gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà. 3. Ciascun componente degli organi del sistema della giustizia sportiva, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l’assenza dell’incompatibilità di cui al successivo comma 4. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l’adozione delle misure di competenza. 4. La carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso più di un’altra federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 75, comma 1. 5. I componenti degli organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi. 6. I componenti degli organi di giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dall'art. 34, comma 3, lett. d) dello Statuto. 7. Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile.

Art. 90 - Competenza e composizione della Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale

1. Fatte salve le competenze della Camera arbitrale di cui all'art. 134, il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26; b) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF; c) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF. 2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3 delle NOIF; b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all’art. 94 quater delle NOIF; c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF; d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF. e) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all’art. 94 septies delle NOIF.* 3. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale è composta dal Presidente, da un Vicepresidente e da almeno quattro componenti. 4. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente. *Lettera e) aggiunta al comma 2 dal C.U. 51/A del 12.10.2022.

Art. 91 - Procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale

1. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 in quanto applicabili. 2. Il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell’art. 96 delle NOIF.* 3. Il ricorso concernente le controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del lavoro e premi e, in tal caso, si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore. 4. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Il reclamo deve essere notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza. 5. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all’art. 53. 6. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni. 7. Entro dieci giorni il Presidente della sezione fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso o del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente. 8. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione di abbreviare il termine per giusti motivi. 9. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l’eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società o dei tesserati. *Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 113/A del 7 novembre 2019; si riporta il testo del previgente comma: "2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND, di cui all’art. 94 ter delle NOIF; b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all’art. 94 quater delle NOIF; c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF".