Calciatore - premio alla carriera – Commissione premi – natura di organo tecnico-amministrativo - potere di autotutela – ammissibilità – fondamento – non consumazione del potere – autonomia rispetto all'istanza di parte

4/28/2026

Stagione: 2025-2026

Una volta qualificata la Commissione premi come organo tecnico-amministrativo nell'ambito del procedimento relativo al premio alla carriera, deve riconoscersi alla stessa il potere di annullare o revocare d'ufficio la propria precedente delibera di certificazione. Quando opera in tale veste, la Commissione non consuma il proprio potere con l'adozione della delibera di certificazione o di diniego – a differenza di quanto accade per gli organi che svolgono funzioni giustiziali e che esercitano una funzione decisoria – conservando il potere di intervenire sulla propria precedente determinazione qualora rilevi un vizio che ne infici la legittimità, a prescindere dalla scadenza del termine per l'impugnazione da parte dei destinatari. La decadenza dall'impugnazione consolida la determinazione sul piano degli effetti nei confronti delle parti, ma non preclude all'organo che l'ha adottata di esercitare il potere di «autotutela», che trova il proprio fondamento non nell'iniziativa delle parti ma nella necessità di fronteggiare la difformità della propria determinazione rispetto alle norme federali e di assicurarne la corretta e uniforme applicazione. La previsione dell'impulso di parte, di cui all'art. 99bis, comma 2, NOIF, riguarda esclusivamente l'avvio del procedimento di certificazione e non preclude l'intervento officioso successivo di revisione in autotutela della certificazione già adottata.

Numeron. 0118/CFA/2025-2026/B

PresidenteTorsello

RelatoreMarzocco

Riferimenti normativiart. 99bis NOIF; art. 96 NOIF; art. 21-nonies L. 7 agosto 1990 n. 241.