4/28/2026
Stagione: 2025-2026
L'annullamento in autotutela della certificazione del premio alla carriera, anche nell'ordinamento sportivo, deve essere esercitato entro un termine ragionevole, tenuto conto della natura dell'atto, degli interessi coinvolti e del comportamento delle parti; un lasso temporale di circa tre mesi tra la certificazione originaria e il successivo annullamento può essere ritenuto termine ragionevole, anche parametrandolo al termine previsto per la disciplina dell'autotutela in senso proprio nell'ordinamento statale. Quanto al bilanciamento degli interessi, l'interesse della società destinataria alla stabilità della certificazione e alla conservazione delle somme percepite si contrappone all'interesse della Commissione premi e, più in generale, della FIGC, alla corretta e uniforme applicazione dell'art. 99bis NOIF; trattandosi di norma che persegue una finalità solidaristica, volta a incentivare l'investimento formativo nel settore dilettantistico, la sua corretta applicazione costituisce un interesse di carattere generale che, nel bilanciamento, prevale sull'affidamento individuale del destinatario, tanto più considerando il breve lasso di tempo trascorso tra la prima delibera e la successiva.
Numero: n. 0118/CFA/2025-2026/D
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 99bis NOIF; art. 21-nonies L. 7 agosto 1990 n. 241.