4/28/2026
Stagione: 2025-2026
La training compensation disciplinata dall'art. 20 e dall'Allegato 4 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori non può essere assimilata al premio alla carriera di cui all'art. 99bis NOIF. Il Collegio garanzia dello sport, Sez. IV, n. 64/2020, ha già evidenziato «come non risulti (…) condivisibile il richiamo alla normativa della FIFA in materia di training compensation (art. 20 Regulations on Status and Transfer of Players) per affermarne la perfetta analogia con il premio alla carriera, giacché, seppur determinati dalla stessa ratio, i presupposti di operatività dei due istituti sono invece differenti. Il riconoscimento della premialità di cui al citato art. 20, secondo quanto espressamente stabilito nell’Annexe 4 del richiamato Regolamento FIFA, ha per presupposto il primo tesseramento del calciatore come professionista, ovvero il suo trasferimento tra due società appartenenti a due diverse leghe, prima della fine della stagione in cui il calciatore compie ventitré anni (art. 2, co. 1), prescindendo del tutto dal dato fattuale della partecipazione effettiva alla gara che è, invece, come sopra visto, condizione essenziale di operatività del premio alla carriera». Il fatto generatore è dunque differente. Nell’ipotesi dell’art. 99bis NOIF non rileva l’atto di trasferimento ma il raggiungimento di un determinato obiettivo nella carriera.
Numero: n. 0118/CFA/2025-2026/H
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 99bis NOIF; art. 99 NOIF; art. 20 e Allegato 4 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players.