10/15/2025
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 53, comma 5, n. 2, CGS, la comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento sono ritualmente notificate con pec indirizzate alla società di ultimo tesseramento del deferito. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, tra l’altro, che il deferito non potesse affermare di essere stato totalmente all’oscuro della vicenda, visto che egli aveva più volte interloquito al riguardo con il suo precedente procuratore e con la Procura federale, che tra l’altro, su richiesta dell’incolpato, aveva modificato - ma senza esito - sia la data che il luogo dell’audizione. Egli, quindi, si è coscientemente disinteressato del procedimento disciplinare che lo riguardava e di cui era sicuramente a conoscenza. Così facendo, egli non ha osservato quell’onere qualificato di diligenza che – secondo quanto ha affermato la Corte federale d’appello (ad es., CFA, SS. UU., n. 18/CFA/2023-2024, sul controllo della validità del titolo di soggiorno del calciatore; CFA, Sez. I, n. 107/2024-2025, in tema di regolarità del tesseramento) - è proprio di tutti i tesserati e, dolendosi dell’impossibilità di formulare una tempestiva richiesta di patteggiamento ai sensi dell’art. 126 o dell’art. 127 CGS a causa della pretesa totale ignoranza del procedimento disciplinare a suo carico, non si conformava ai doveri di lealtà sportiva, anche processuale, che informano l’ordinamento federale e a cui ogni soggetto, tra quelli individuati dall’art. 2 CGS, deve improntare la propria condotta in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Numero: n. 0031/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 53, comma 5, CGS
1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. 2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione. 3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione. 4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. 5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: a) per le persone fisiche: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante; b) per le società: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa; 2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante. 6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.