2/17/2026
Stagione: 2025-2026
Con riferimento al ruolo del Presidente della società sportiva, è immanente il principio secondo il quale, oltre a rivestire il tipico ruolo di rappresentanza della società nei riguardi di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con i quali è destinata ad entrare in contatto, egli assume una specifica posizione di garanzia nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. Non si tratta quindi di una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma piuttosto di una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non solo e non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta inadeguata di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando, quanto piuttosto nella specifica violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (ed eventualmente di coloro, anche non tesserati, che abbiano agito in nome o nell’interesse della stessa) derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente (CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA. SS.UU., 13/2024-2025; CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024). Ne consegue che, in funzione della posizione di garanzia rivestita, la responsabilità del Presidente si rinviene nella mancata adozione di misure volte ad assicurare il rispetto delle regole in materia di lealtà, correttezza e probità e, in concreto prevenire forme di abusi, violenze e discriminazioni o comunque in un inadeguato esercizio del potere di controllo che fa capo direttamente al Presidente, vuoi in termini di organizzazione dei servizi che in termini di mancata adozione di strumenti concreti volti ad arginare – attraverso una avveduta valutazione dei rischi propri di questo delicato settore – possibili fatti illeciti di tale natura. Né può essere sufficiente la semplice adozione dei modelli organizzativi e dei codici di condotta per esonerarsi da responsabilità, incombendo sul Presidente, per effetto della posizione di garanzia rivestita, un’opera a monte di organizzazione societaria che possa assicurare quell’ambiente sano in cui sono chiamati ad operare i vari tesserati. La posizione di garanzia può aggiungersi, per ciò che concerne la responsabilità del Presidente, ad una specifica responsabilità per culpa in vigilando o in eligendo, da valutare volta per volta in relazione alle circostanze fattuali e alla sussistenza dei presupposti che possano giustificare siffatte forme di responsabilità. [Nel caso di specie la Corte ha ritenuto di ascrivere al presidente, oltre alla responsabilità connessa alla posizione derivante dalla carica rivestita, anche una responsabilità ulteriore per culpa in eligendo, nella misura in cui ha conferito l’incarico di responsabile del safeguarding a soggetto impreparato e rivelatosi inadatto a svolgere quei compiti. Il rispetto dell’art. 5, comma 1, lett. a), b) e h), del Regolamento comporta per il Presidente l’obbligo di “creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti” (lett. a) ed ancora di “riservare ad ogni tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità” e, in ultimo, “prevenire concretamente il rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori”. Tali compiti – e più specificamente quelli di cui alla lettera h) – debbono essere assolti sia personalmente sia attraverso la delega ad altri soggetti. È evidente però che in quest’ultimo caso la condotta preventiva va esercitata attraverso una adeguata selezione dei soggetti destinatari dell’incarico ed una interlocuzione continua. Inoltre ha ascritto anche la culpa in vigilando, avendo egli l’obbligo di controllare periodicamente quanto accade all’interno della società e di vigilare sul rispetto del Regolamento].
Numero: n. 0088/CFA/2025-2026/G
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 6 CGS; Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;