2/17/2026
Stagione: 2025-2026
Il soggetto responsabile safeguarding assume una posizione di garanzia non solo alla luce del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni ma, a monte, dei principi normativi emanati dal CONI in materia di safeguarding, che comportano per ciascuna associazione o società, in ossequio a precise norme di legge (art. 16, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 39/2021 ed ancora, art. 33, comma 6, del d. lgs. n. 36/2021), la predisposizione di appositi Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, nonché la nomina di un responsabile della protezione dei minori, e la delibera della Giunta nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023, che introduce per le singole associazioni sportive – in disparte l’obbligo per le federazioni, discipline associate e enti di promozione sportiva di istituire il responsabile delle politiche di safeguarding – di nominare entro il 31 dicembre 2024 un responsabile contro abusi violenze e discriminazioni anche ai sensi del menzionato art. 33, comma 6, del d. lgs. 36/2021. Inoltre nell’ambito delle cd. best practice illustrate nelle linee guida del CONI (art. 13 dei cd. “Principi fondamentali in materia di abusi” del 2023), gravano sui dirigenti sportivi e i tecnici specifici doveri ed obblighi tra i quali rientrano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni intese a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; la promozione di rapporti tra tesserati improntati al rispetto ed alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali che possano creare eventuali stati di soggezione o di timore; la politica di sostegno e divulgazione dei valori dello sport; l’attività di conoscenza, informazione ed aggiornamento sulle politiche di safeguarding sulle misure di contrasto agli abusi; la segnalazione ai vertici societari. Dall’analisi dei vari compiti affidati al soggetto incaricato del safeguarding, si ricava un quadro estremamente articolato di obblighi basati su comportamenti attivi, dovendosi quindi escludere che tale soggetto debba o possa agire solo quando venga a conoscenza di fatti illeciti e esigendo invece che lo stesso si attivi in modo variegato per evitare l’insorgenza di situazioni non conformi al Regolamento FIGC, ai Modelli organizzativi ed ai codici di condotta. Gli strumenti adottati dal CONI e dalle Federazioni (ed enti assimilati) e dalle società per rispondere ad un fenomeno allarmante in tema di abusi, violenze e discriminazioni in ambito sportivo - in costante crescita, che impone comportamenti attivi su più fronti da parte dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo specifico in questa materia - non possono essere ridotti a mere formule organizzative cui prestare ossequio formale ma corrispondono ad un vero e proprio mutamento di paradigma culturale: si introduce nel sistema-sport una funzione che mira a garantire sicurezza dell’ambiente e incolumità della persona e la tutela non è più solo conseguenza dell’accertamento, ma diviene presidio strutturale dell’attività sportiva. La funzione principale del responsabile safeguarding si colloca già a monte delle attività di gestione della segnalazione, del primo vaglio della notizia e della cooperazione con le autorità competenti, nonché prima degli interventi diretti a interrompere la situazione di rischio o la condotta lesiva. In via prioritaria, infatti, tale figura è chiamata a prevenire abusi, violenze e discriminazioni, perseguendo questo obiettivo attraverso la costruzione e il consolidamento di un contesto sportivo sicuro e tutelante, capace di abbassare sensibilmente la probabilità che simili condotte si verifichino. In questa fase iniziale, il responsabile deve accertare che le regole, le procedure e i regolamenti adottati dall’ente sportivo che lo ha designato risultino adeguati, completi e conformi alle linee guida del CONI e alle ulteriori fonti applicabili, verificando al contempo che essi non restino meri enunciati, ma vengano effettivamente attuati e rispettati nella prassi quotidiana. Si tratta, dunque, di una fase propriamente preliminare e preventiva, nella quale prevalgono compiti di assetto organizzativo, vigilanza interna e controllo, orientati a rendere l’ambiente sportivo strutturalmente idoneo alla protezione dei soggetti coinvolti [Nel caso di specie, secondo la Corte, il primo giudice si era limitato ad osservare l’assenza di una qualsivoglia forma di conoscenza diretta da parte dell’incolpato in ordine ai fatti contestati all’allenatore e, di riflesso, l’impossibilità di configurare una sua responsabilità. Tale affermazione non tiene conto non solo della posizione di garanzia del responsabile safeguarding, ma soprattutto di quel fascio di obblighi facenti capo proprio a tale figura che implica, ancor prima che una condotta conseguente ad eventuali segnalazioni provenienti da altri (interni o meno alla società), una condotta preventiva articolata su più direttrici.].
Numero: n. 0088/CFA/2025-2026/H
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni; art. 16, commi 1 e 2, d. lgs. n. 39/2021; art. 33, comma 6, d. lgs. n. 36/2021; delibera della Giunta nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023;