Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni – tutela dei minori – normativa - linee guida - codici di condotta – violazione degli obblighi – art. 4 CGS - sanzionabilità – prescinde dall’art. 28-bis CGS

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

I codici di condotta prescritti dalle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, configurano obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 CGS. La violazione dei suindicati obblighi e dei doveri costituisce condotta sanzionabile ai sensi del secondo comma della disposizione codicistica, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel sopravvenuto art. 28bis CGS. Difatti, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, legittimano il ricorso al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva per l’individuazione delle singole fattispecie illecite riconducibili nell’ambito di applicazione della norma generale (per il principio, CFA, Sez. I, n, 8/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 12/2021-2022).

Numeron. 0052/CFA/2025-2026/B

PresidenteTorsello

RelatoreDrigani

Riferimenti normativiart. 22, comma 7, Cost.; art. 16 d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39; art. 4, comma 2, CGS; art. 28-bis CGS