11/25/2025
Stagione: 2025-2026
La cd. Policy per la tutela dei minori, adottata da FIGC-SGS in data 24/10/2020, mira a “garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un’esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità”. Ne deriva che la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo rappresenta un “valore” che l’ordinamento sportivo assume a tutela e costituisce al contempo un preciso dovere di tutti i tesserati, alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti e i tecnici, in ragione del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori. In tale prospettiva il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo dei minori assume un rilievo prevalente rispetto al risultato sportivo e ciò deve in particolare affermarsi con riguardo al Settore giovanile e scolastico. Allo stesso modo, le dinamiche di squadra e di spogliatoio, che possono assumere sfumature diverse legate alla percezione e alle sensibilità individuali proprie dell’età evolutiva, non consentono di derubricare a goliardia la gravità di determinate condotte pregiudizievoli dell’integrità fisica, emotiva e morale dei giovani sportivi. Ciò richiede un impegno scrupoloso a trasmettere valori positivi come la lealtà nel gioco e a rispettare, con il supporto della struttura di appartenenza, i codici di condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela delle persone di minore età; incombe sugli organi direttivi delle società sportive un preciso dovere di vigilanza e di intervento nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni [art. 13, primo comma, lett. a) delle linee guida]. Lo sport deve infatti costituire veicolo per la promozione del benessere dei minori e ciò implica la necessità di reprimere ogni azione o omissione che possa compromettere la loro sicurezza e integrità. [Nel caso di specie la Corte ha ritenuto errata la valutazione del giudice di primo grado – sia sotto il profilo giuridico che sotto quello culturale – secondo cui i comportamenti posti in essere dovessero essere valutati come “.. del tutto avulsi dall’evento sportivo che ne aveva formato solo occasione incidentale” e che dunque “.. la responsabilità dei minori, da escludersi nell’ordinamento statuale in ragione dell’età, sussista in misura assai attenuata in ambito sportivo, in quanto gli atti esulano dall’evento agonistico vero e proprio e si sono svolti in un luogo privato”, essendosi trattato, dunque, di “.. comportamenti riferibili alla civile convivenza ed all’educazione e non alle regole federali”. Tale impostazione valutativa ridimensionava il portato sociale, ordinamentale ed educazionale dell’aggregazione sportiva (soprattutto quella che vede protagonisti giovani e minorenni), riducendo tale aggregazione ad una mera occasione agonistica rispetto alla quale rischiano di rimanere isolate e sottovalutate tutte le implicazioni formative ed educazionali che costituiscono il “milieu” entro il quale lo sport stesso si esprime, si svolge e cresce, a prescindere dal fatto che i rapporti tra i tesserati vengano a focalizzarsi intorno al momento agonistico e “di gara”.]
Numero: n. 0052/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Grigani
Riferimenti normativi: Policy per la tutela dei minori adottata dalla FIGC il 24/10/2020; art. 37 Regolamento Settore tecnico - C.U. FIGC n. 87/A del 31 agosto 2023