10/15/2025
Stagione: 2025-2026
Il termine di sette giorni per impugnare - previsto dall’art. 101, comma 2, CGS - decorre dal momento della comunicazione alle parti, mentre la “pubblicazione” menzionata in via alternativa dalla stessa disposizione riguarda la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia. Non porta a conclusioni diverse la disposizione dell’art. 11, comma 4, secondo periodo, CGS CONI, perché – a norma dell’art. 3, comma 2, CGS -, “[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. L’applicazione del Codice CONI ha dunque carattere sussidiario e suppletivo rispetto a quello del Codice FIGC, il quale disciplina in maniera completa ed esaustiva - al Capo II del Titolo IV - l’appello avverso le decisioni di primo grado. Esso, perciò, sotto il profilo in questione, non richiede né consente alcuna integrazione a opera di una fonte esterna (CFA, Sez. IV, n. 44/2020-2021; CFA, IV, n. 50/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022).
Numero: n. 0031/CFA/2025-2026/B
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 101, comma 2, CGS; art. 11, comma 4, secondo periodo, CGS CONI
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.