3/31/2026
Stagione: 2025-2026
L’eccezione difensiva secondo cui la parte offesa avrebbe un interesse economico a che sia accertata la reità del proprio presunto estorsore – potendo così sciogliere i rapporti contrattuali per vizio del consenso o per illiceità dell’oggetto – non è sufficiente a scalfire l’attendibilità del dichiarante, qualora le sue molteplici denunce, presentate nel corso di diversi anni a diversi organi di polizia, abbiano trovato adeguata conferma nell’attività di intercettazione, nei sopralluoghi e nelle verifiche compiute dalla Polizia giudiziaria, nonché nella documentazione contrattuale e immobiliare in atti.
Numero: n. 0102/CFA/2025-2026/I
Presidente: Torsello
Relatore: Barbaro
Riferimenti normativi: art. 57, comma 1, C.G.S.
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.