Elezioni e procedimento elettorale – accreditamento delle candidature alla carica di Presidente federale – atto di impulso e preventiva manifestazione di consenso da parte dei Delegati assembleari – necessità della qualità di Delegato al tempo dell’accreditamento e della presentazione della candidatura – appartenenza della società alla Lega di riferimento

5/12/2026

Stagione: 2025-2026

La disciplina sull’accreditamento delle candidature alla carica di Presidente federale risulta dallo Statuto federale, che all’art. 24, comma 5, dispone che le candidature debbano essere accompagnate, oltreché dal documento programmatico, anche “dall’accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica” (in termini analoghi, art. 6, comma 2, Regol. elettorale, e art. 14, comma 7, Statuto Lega Pro, che rimanda alla normativa federale). Si ricava da ciò un regime per cui, ai fini della formalizzazione della candidatura del Presidente, è necessario un atto d’impulso e preventiva manifestazione di consenso (ancorché generica e non vincolante) da parte di un certo numero di Delegati, nella loro qualità di elettori (cfr. similmente, nelle elezioni comunali, disposizioni quali l’art. 3 legge n. 81 del 1993; già gli artt. 28 e 32 d.P.R. n. 570 del 1960). Tale atto di accredito non può che avvenire da parte dei soggetti legittimati (i.e., i Delegati delle varie Leghe, individuati a norma dell’art. 2 Regol. elettorale) che tali siano al tempo in cui l’accredito viene effettuato e la candidatura conseguentemente presentata, in funzione del relativo termine perentorio (su cui cfr. l’art. 21, comma 4, Statuto federale, a tenore del quale “Le candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima assemblea”). La legittimazione del Delegato ai fini dell’accredito (anche in funzione dell’appartenenza della società alla rispettiva Lega) va apprezzata in relazione al momento in cui l’atto di accredito è posto in essere e la candidatura è presentata.

Numeron. 0001/CFA/2025-2026/F

PresidentePiazza

RelatoreUrso

Riferimenti normativiart. 21, comma 4, e art. 24, comma 5, Statuto FIGC; art. 2 e art. 6, comma 2, Regolamento elettorale e dei voti dell’assemblea elettiva; art. 14, comma 7, Statuto Lega Pro; art. 3 legge n. 81 del 1993; artt. 28 e 32 d.P.R. n. 570 del 1960