Elezioni e procedimento elettorale – elettorato attivo – assemblea di Lega elettiva del Consigliere federale – LNPB – società provenienti da altra Lega che abbiano acquisito il titolo sportivo per il Campionato di Serie B – diritto di partecipazione e di voto – principio sostanzialistico di corrispondenza tra titolare del voto ed effettivo interessato – principio democratico – effetti pro futuro della deliberazione elettiva

5/12/2026

Stagione: 2025-2026

La partecipazione e votazione all’Assemblea di Lega elettiva del Consigliere federale, a campionato ormai ultimato, anche delle “società provenienti da altra lega che hanno acquisito il titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva” (le quali hanno appunto “diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto”: art. 6.4.h Statuto LNPB) risulta coerente con il principio sostanzialistico di corrispondenza tra il titolare del diritto di voto e l’effettivo interessato (nonché destinatario) degli effetti della relativa delibera, sicché è legittimato alla votazione colui che, al tempo in cui l’Assemblea si tiene, risulta titolato alla prossima partecipazione al Campionato di Serie B, e perciò effettivamente interessato alle (e destinatario sostanziale degli effetti delle) determinazioni assembleari assunte. Ciò ancor più è a dirsi per un’Assemblea di natura elettiva, in coerenza con il principio democratico proprio di tutti i corpi elettorali, oltreché con la ratio della richiamata disciplina: proprio perché l’elezione si rivolge e proietta effetti pro futuro, ne è ben legittima (rectius: doverosa) la partecipazione con diritto di voto delle società che, pur appena transitate nel Campionato di Serie B, ivi militeranno nella stagione successiva. Il che vale evidentemente anche alla rovescia, per le società risultate – pur sempre “successivamente alla conclusione dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche, inclusi gli eventuali play-off e play-out, ossia dopo l’ultima gara ufficiale della stagione” – prive del titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva, non più legittimate alla partecipazione con diritto di voto all’Assemblea di Lega, ad eccezione di quella per l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio relativi all’esercizio sociale precedente (artt. 6.4.h e 6.4.j Statuto LNPB). (Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le società provenienti da altra Lega che abbiano acquisito il titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva anteriormente alla data di svolgimento dell’Assemblea federale elettiva del 22 giugno 2026 dovessero essere ammesse a partecipare, con diritto di voto, alla procedura elettorale per la designazione del Consigliere federale di competenza della LNPB nell’ambito della medesima Assemblea).

Numeron. 0001/CFA/2025-2026/B

PresidentePiazza

RelatoreUrso

Riferimenti normativiart. 26, comma 4, Statuto FIGC; art. 6.4.h e art. 6.4.j Statuto LNPB