Elezioni e procedimento elettorale – elettorato attivo – elezione del Consigliere federale di spettanza della Lega – assemblea di Lega da tenersi in occasione dell’Assemblea federale elettiva – distinzione tra organi – coordinamento tra fonti federali e statutarie di Lega – integrazione quoad effectum

5/12/2026

Stagione: 2025-2026

L’elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, deve avvenire, secondo le modalità indicate dalla normativa federale vigente, in occasione dell’Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente federale (art. 26, comma 4, Statuto federale; art. 3, comma 1, Regol. elez. comp. B; art. 5, commi 1 e 2, nonché punto 3.2 Regol. elettorale). La detta elezione compete alle Leghe (art. 26, comma 4, Statuto federale; art. 10-ter.1 Statuto LNPB) e, per esse, al relativo organo assembleare, e cioè all’Assemblea di ciascuna Lega: il che si ricava univocamente sia dalla disciplina federale relativa alle operazioni elettorali (cfr. punto 3.2 Regol. elettorale, che rende esplicito come la detta elezione “avviene nell’Assemblea di Lega” da tenersi in occasione di quella Federale), sia da quella statutaria di Lega che individua le competenze e il funzionamento dei relativi organi (cfr. art. 6.7.h Statuto LNPB; art. 6.5 Statuto LNPB; art. 10-ter.3 Statuto LNPB). Il compito di eleggere il Consigliere federale non di diritto ascrivibile alla Lega spetta dunque all’Assemblea di Lega, che, semplicemente, si celebra a tal fine in occasione dell’Assemblea federale elettiva (proprio perciò venendo eccezionalmente convocata dalla Figc) e prima delle votazioni presidenziali (essendo proprio con l’elezione del Presidente che si perfeziona la costituzione del Consiglio federale, di cui pure il Presidente fa parte: art. 26, commi 1 e 5, Statuto federale). Ne consegue che, in assenza di altre deroghe sul regime di composizione e funzionamento dell’organo, l’Assemblea di Lega si forma e opera secondo la disciplina ordinaria che le è propria, non essendo ravvisabile alcuna rilevante contraddizione tra la disciplina di fonte federale relativa all’Assemblea federale elettiva e quella statutaria sull’Assemblea di Lega chiamata a esprimere il Consigliere federale, proprio perché i due organi, pur congiuntamente convocati e integrati nei termini suesposti, rimangono distinti nella loro identità, funzione e disciplina. Ai fini dell’individuazione del corpo elettorale legittimato a partecipare alle votazioni per l’elezione del Consigliere federale di spettanza della Lega (i.e. ‘Assemblea di Lega’ da tenersi in occasione dell’Assemblea federale elettiva), la pertinente normativa federale – di cui allo Statuto, al Regolamento elettorale, nonché al Regolamento per l’elezione del componente del Consiglio Federale non di diritto di spettanza della Lega – deve ritenersi integrata quoad effectum dalla disciplina statutaria di Lega, e in specie dalle disposizioni inerenti all’Assemblea della Lega.

Numeron. 0001/CFA/2025-2026/A

PresidentePiazza

RelatoreUrso

Riferimenti normativiart. 21, comma 3 e 4, Statuto FIGC; art. 24, comma 9, Statuto FIGC; art. 26, comma 4, Statuto FIGC; art. 5, commi 1 e 2, e punto 3.2, Regolamento elettorale e dei voti dell’assemblea elettiva; artt. 2, comma 1, e 3 del Regolamento per l’elezione del componente del Consiglio Federale non di diritto di spettanza della LNPB; art. 6.4.h, art. 6.5, art. 6.7.h, art. 10-ter, Statuto LNPB