Elezioni e procedimento elettorale – elettorato attivo – elezione del Consigliere federale di spettanza della Lega Calcio Serie A – assemblea di Lega in occasione dell’assemblea federale elettiva – applicazione delle regole assembleari di Lega – art. 8, comma 2, e art. 9, comma 1, lett. h, Statuto Lega Serie A – delibera elettiva quale deliberazione i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva

5/12/2026

Stagione: 2025-2026

Anche per la Lega Calcio Serie A compete all’Assemblea di Lega la “elezione dei Consiglieri Federali […] nonché di altri eventuali componenti di Organi della F.I.G.C. di indicazione della Lega Serie A” (art. 9, comma 4, lett. b, Statuto Lega Serie A; successivo art. 14-bis; punto 3.1 Regol. elettorale), Assemblea da tenersi “in occasione dell’Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l’elezione del Presidente Federale” (punto 3.1 Regol. elettorale, nonché relativi artt. 5.1 e 5.2) previa convocazione “effettuata dalla FIGC” (art. 9, comma 2, Statuto Lega Serie A; punto 3.1 Regol. elettorale). Ne consegue che, ai fini dell’Assemblea per l’elezione dei Consiglieri federali, troveranno applicazione le regole assembleari generali di Lega, ivi incluso l’art. 9, comma 1, lett. h, Statuto Lega Serie A. È del resto 33 ragionevole e conforme alla ratio della normativa, al principio democratico e a canone di ragionevolezza che le società provenienti dalla Serie B le quali abbiano maturato, a campionato concluso, il titolo sportivo per partecipare alla prossima edizione del Campionato di Serie A anteriormente all’Assemblea elettiva, possano ivi partecipare con diritto di voto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, e dell’art. 9, comma 1, lett. h, punto (ii), Statuto Lega Serie A: a tal fine deve ritenersi che la delibera per l’elezione dei Consiglieri federali sia assimilabile a quelle riguardanti materie e attività “i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva”, trattandosi di deliberazione elettiva destinata a spiegare effetti pro futuro, a stagione sportiva precedente ormai conclusa. Altrettanto ragionevole è, in termini speculari, che le società che abbiano perso la possibilità di maturare il titolo sportivo per partecipare alla prossima edizione del Campionato di Serie A siano escluse dalla votazione all’Assemblea destinata a produrre effetti – mediante elezione del Consigliere federale – per il futuro, e dunque per la stagione sportiva successiva.

Numeron. 0001/CFA/2025-2026/C

PresidentePiazza

RelatoreUrso

Riferimenti normativiart. 26, comma 4, Statuto FIGC; art. 5, commi 1 e 2, e punto 3.1, Regolamento elettorale e dei voti dell’assemblea elettiva; art. 8, comma 2, art. 9, commi 1, lett. h, 2 e 4, lett. b, e art. 14-bis, Statuto-Regolamento della Lega Calcio Serie A;