5/12/2026
Stagione: 2025-2026
La Licenza Nazionale, pur richiamata dall’art. 2, comma 1, Statuto Lega Pro fra i presupposti per l’associazione alla Lega, risulta funzionalmente ordinata “ai fini della partecipazione al Campionato Serie C, a fronte dell’adempimento di tutti gli obblighi di legge e delle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali” (cfr. anche il coerente art. 1, comma 3, lett. b, Statuto Lega Pro). Essa costituisce un atto rilasciato dalla Federazione che legittima le società alla partecipazione ai campionati professionistici a fronte della favorevole verifica del possesso di una serie di requisiti in base a criteri di natura sportiva, infrastrutturale, organizzativa, legale ed economico-finanziaria (artt. 3, comma 1, lett. h, e 8, comma 1, Statuto federale), con criteri di rilascio stabiliti dal Consiglio federale (art. 27, comma 2, Statuto federale) mediante apposito manuale. Se è dunque il titolo sportivo a rappresentare il vero e proprio titolo di legittimazione per l’appartenenza alla Lega e partecipazione al corrispondente campionato calcistico, la Licenza Nazionale configura un atto di natura sostanzialmente autorizzatoria, che vale a rimuovere un limite alla partecipazione al campionato in funzione del rispetto di altre regole, di buona gestione e organizzazione sportivo-economico-societaria. In tale prospettiva, mentre è da escludere che una società priva di Licenza Nazionale possa prendere parte a un campionato professionistico (questo essendo il quid proprium e la funzione tipica della Licenza), ben diversa è la partecipazione e votazione delle società nell’ambito dell’Assemblea di Lega, tanto più per l’elezione dei Consiglieri federali: in tal caso non v’è infatti una preclusione federale imperativa a che ciò possa avvenire prima del conseguimento della Licenza, essendo la sola regola statutaria di Lega a far assurgere la Licenza a presupposto dell’associazione alla Lega e, conseguentemente, dei diritti assembleari delle società; sicché si tratta di una regola che non appare di suo imperativa e inderogabile. A ciò si aggiunga che l’Assemblea di Lega per l’elezione dei Consiglieri federali presenta tratti di peculiarità – il regime speciale di convocazione, eccezionalmente affidata alla Figc (art. 16, comma 12, Statuto Lega Pro; punto 3.3 Regol. elettorale); il suo svolgimento necessariamente in occasione dell’Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l’elezione del Presidente Federale; la sua disciplina, in parte affidata direttamente a fonti federali, anche per effetto di relatio operata dalle stesse fonti statutarie di Lega (cfr. l’art. 11, comma 1, lett. e, e l’art. 12, comma 2, Statuto Lega Pro) – sicché la lettura delle fonti statutarie di Lega deve avvenire in modo integrato e coerente con le concorrenti fonti federali. Una qualificazione del possesso della Licenza Nazionale alla stregua di presupposto inderogabile per la partecipazione con diritto di voto all’Assemblea di Lega per l’elezione del Consigliere federale non trova alcun diretto riferimento nella normativa federale e rischierebbe, nelle situazioni di fatto in cui il rilascio delle Licenze sia successivo alla data dell’Assemblea, di frustrare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, con conseguente (ben più grave) deficit di democrazia laddove dovesse concludersi che tutte le società munite di titolo sportivo Lega Pro siano prive di legittimazione alla partecipazione assembleare con diritto di voto in quanto non (ancora) in possesso di Licenza Nazionale. Quanto all’elezione del Presidente federale, sarebbe poi viepiù irragionevole ritenere che, nel medesimo contesto elettorale – pure espresso da organi distinti – vi possa essere una così significativa discrasia nella formazione e composizione dei corpi elettorali, nonostante questi attingano alla medesima base personale (i.e., le Società) e siano volti tutti all’elezione di organi federali, peraltro appartenenti al medesimo Consiglio federale; sicché il sistema dei “Delegati” di cui all’art. 20, comma 1, Statuto federale, e all’art. 2 Regol. elettorale, opera a prescindere dal possesso della Licenza Nazionale della società e dalla relativa ratio. (Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che, alla data del 22 giugno 2026 fissata per l’Assemblea federale elettiva, dovessero essere considerate associate alla Lega Pro – e dunque legittimate all’elettorato attivo – tutte le società che avessero conseguito il titolo sportivo di Serie C alla medesima data, salva la ragionevole derogabilità del presupposto del possesso della Licenza Nazionale, di cui all’art. 2, comma 1, Statuto Lega Pro, atteso che le Licenze Nazionali sarebbero state conferite solo all’esito del Consiglio federale del 1° luglio 2026).
Numero: n. 0001/CFA/2025-2026/E
Presidente: Piazza
Relatore: Urso
Riferimenti normativi: art. 3, comma 1, lett. h, Statuto FIGC; art. 8, commi 1 e 2, Statuto FIGC; art. 20, comma 1, Statuto FIGC; art. 26, comma 4, Statuto FIGC; art. 27, comma 2, Statuto FIGC; art. 2 e art. 5 Regolamento elettorale e dei voti dell’assemblea elettiva; art. 1, comma 3, lett. b, art. 2, comma 1, art. 11, comma 1, lett. e, art. 12, commi 1, 2, 7 e 8, art. 16 Statuto Lega Pro; C.U. n. 129/A del 19 dicembre 2025 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C stagione sportiva 2026/2027)