Estorsione – proventi confluiti in società sportiva – contratto di sponsorizzazione come schermo – lealtà sportiva – grave lesione dei valori dell’ordinamento

3/31/2026

Stagione: 2025-2026

Costituisce grave violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità la condotta del soggetto che faccia confluire in una società sportiva a lui funzionalmente riconducibile risorse economiche rappresentanti i proventi di condotte illecite ai danni di un imprenditore, utilizzando il contratto di sponsorizzazione come schermo per occultare la reale natura dell’accordo, coinvolgendo in tal modo il mondo dello sport dilettantistico in dinamiche del tutto estranee ai fini dell’attività sportiva.

Numeron. 0102/CFA/2025-2026/O

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, C.G.S.

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.