Fatti violenti dei sostenitori – art. 26, comma 1, CGS – pericolo per l’incolumità pubblica – giudizio ex ante – irrilevanza dell’esito concreto

8/19/2026

Stagione: 2026-2027

La sussistenza dell’evento di pericolo per l’incolumità pubblica di cui all’art. 26 del Codice di giustizia sportiva deve essere apprezzata con giudizio ex ante, sulla base della potenzialità lesiva della condotta, e non alla stregua dell’esito concreto della vicenda, sicché la fortunata assenza di conseguenze più gravi non vale ad elidere il pericolo. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente l’evento di pericolo in relazione all’ingresso indisturbato di un’estranea nell’area riservata di transito verso gli spogliatoi, percorsa dall’intera squadra ospite in fase di deflusso, e all’aggressione fisica dell’allenatore avversario, in un contesto già segnato dalla tensione tra le panchine).

Numeron. 0028/CFA/2026-2027/R

PresidenteTorsello

RelatoreAtzeni

Riferimenti normativiart. 26, comma 1, CGS;

Articoli

Art. 26 - Fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. 3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate. 4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.