Fatti violenti dei sostenitori – art. 26, comma 1, CGS – precedenti giurisprudenziali – enunciazione di una nozione generale – applicabilità ad ogni fattispecie riconducibile – condotte collettive o reiterate – irrilevanza

8/19/2026

Stagione: 2026-2027

I principi affermati dalla giurisprudenza della Corte federale d’appello in ordine alla nozione di fatto violento e di pericolo per la pubblica incolumità rilevanti ai fini dell’art. 26 del Codice di giustizia sportiva non costituiscono regole di giudizio circoscritte alle fattispecie concrete di volta in volta esaminate, ma enunciano una nozione generale, come tale applicabile ad ogni fattispecie riconducibile alla previsione normativa; la circostanza che taluni precedenti riguardino condotte collettive o reiterate non ne restringe la portata, avendo essi semmai esteso l’area del penalmente irrilevante ma disciplinarmente sanzionabile fino a ricomprendervi condotte prive di contatto fisico (CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023).

Numeron. 0028/CFA/2026-2027/Z

PresidenteTorsello

RelatoreAtzeni

Riferimenti normativiart. 26, comma 1, CGS;

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Art. 26 - Fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. 3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate. 4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.