9/18/2026
Stagione: 2026-2027
Il tesserato che assista alla gara dagli spalti in veste di spettatore non cessa per ciò solo di essere soggetto ai doveri di lealtà, correttezza e probità che l’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva impone in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sicché le espressioni ingiuriose da lui rivolte al direttore di gara integrano la violazione del precetto.
Numero: n. 0036/CFA/2026-2027/L
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.