Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità - ambito di applicazione - tesserato presente sugli spalti in veste di spettatore - permanenza dei doveri - espressioni ingiuriose rivolte al direttore di gara - violazione del precetto

9/18/2026

Stagione: 2026-2027

Il tesserato che assista alla gara dagli spalti in veste di spettatore non cessa per ciò solo di essere soggetto ai doveri di lealtà, correttezza e probità che l’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva impone in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sicché le espressioni ingiuriose da lui rivolte al direttore di gara integrano la violazione del precetto.

Numeron. 0036/CFA/2026-2027/L

PresidenteTorsello

RelatoreSaltelli

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.