Giudizio e responsabilità disciplinare – illecito disciplinare – comportamento ioci causa - non è una scriminante- esclusione dell’elemento soggettivo - condizioni

2/17/2026

Stagione: 2025-2026

Il comportamento ioci causa non costituisce una scriminante, potendo solo incidere sull’elemento soggettivo sì da escluderlo, ma solo quando tale comportamento avvenga in un contesto particolarmente goliardico e condiviso da tutti e tale da venire ad emersione in modo palese. Nella giurisprudenza penale, il comportamento posto in essere con finalità di scherzo vale ad escludere il dolo proprio del reato sottostante solo quando difetti in capo all’agente la volontà o l'accettazione del rischio di produrre una lesione concreta del bene giuridico protetto; nei reati caratterizzati dal dolo generico questo sussiste anche nella forma del cd. “dolo eventuale”. Là dove la condotta, pur scherzosa, lede comunque la libertà o l'integrità altrui con coscienza e volontà, il dolo sussiste e lo scherzo resta confinato a mero movente dell’azione, come tale irrilevante. L’intento perseguito dall’agente di effettuare uno “scherzo” è idoneo ad escludere il reato solo quando la condotta sia stata posta in essere senza la volontà di determinare una lesione tipica dell’altrui integrità (morale o fisica che sia) oppure quando tale intenzione risulti incompatibile con l’eventuale finalità specifica che caratterizza il dolo. In assenza di tali condizioni, il comportamento effettuato per scherzo degrada a mero movente dell’agire, di per sé ininfluente ai fini della irrilevanza penale del fatto (fattispecie in tema di violenza privata – Cass. Pen. Sez. 5^ 28.5.2018, n. 40488). In senso analogo si è espressa la S.C. in materia di reati sessuali (Cass. Pen. Sez. 3^ 16.12.2024 n. 4322, là dove il gesto dell’agente sia stato compiuto ioci causa o con finalità di irrisione a condizione che, per le caratteristiche intrinseche dell'azione, essa costituisca un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima) e ha ribadito il principio della irrilevanza del comportamento “scherzoso” in materia di ingiuria, ritenendo la non configurabilità del fatto commesso da un superiore nei confronti del militare gerarchicamente inferiore, quando il fatto, ancorché realizzato in ambito militare, “si pone dichiaratamente come uno scherzo attuato in modo non offensivo e con frasi pronunciate in stretta connessione logica e temporale con il contesto ludico dell'azione.” (Cass. Pen. Sez. I 2.12.2014 n. 10601; idem 22.1.2014 n. 7575). Secondo i Principi fondamentali del CONI del 2023 in materia di prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, è fatto divieto ai tesserati di utilizzare un linguaggio, anche corporeo, inappropriato e/o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo, come testualmente recita l’art. 12, lett. b), in correlazione con l’art. 11 inerente all’obbligo di predisposizione dei codici di condotta.

Numeron. 0088/CFA/2025-2026/C

PresidenteTorsello

RelatoreGrillo

Riferimenti normativiart. 12, lett. b), Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;