Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - avviso della conclusione delle indagini – atto di deferimento – termini – art. 123, comma 1^ e 125, comma 2^ CGS – perentorietà – nullità della notifica – effetto sanante – esclusione – consumazione del potere disciplinare

3/31/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell'art. 44, comma 6, del CGS, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente disposto, hanno natura perentoria, ivi compresi quelli degli artt. 123 e 125 (CFA, Sez. I, n. 64/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 32/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 5/2022-2023; Collegio di garanzia dello sport, sez. II, n. 13/2021). Tale perentorietà si riverbera sulla tempestività della notifica degli atti propedeutici al deferimento e del deferimento stesso, in quanto lo stesso deve essere notificato nel rispetto del termine previsto dall’art. 125, comma 2, di trenta giorni dalla scadenza del termine di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 123, comma 1. Il comma 1 dell’art. 123 prevede che la notificazione dell’avviso di conclusione deve avvenire nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini (a sua volta previsto in sessanta giorni dall’iscrizione nel registro dei procedimenti della Procura federale). Ne deriva che la declaratoria di nullità della notifica operata dal Tribunale federale non può avere alcun effetto sanante sull’inutile decorso del termine di regolare notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, del deferimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza, determinando la consumazione del potere di esercizio di azione disciplinare da parte della Procura e producendo l’invalidità dei successivi atti oggetto di rinnovata notifica. La nullità della notifica, lungi dal sospendere o interrompere il decorso del termine, ne rivela l'inutile decorso: un atto nullo è per definizione inidoneo a produrre gli effetti che l'ordinamento gli attribuisce, e tra tali effetti rientra, evidentemente, anche quello di conservare in vita il potere disciplinare. La perentorietà dei termini non esprime una qualificazione meramente formale, ma una scelta di sistema coerente con le esigenze di certezza e stabilità che devono presidiare l'esercizio del potere disciplinare in qualunque ordinamento, tanto statale quanto settoriale. La funzione propria dei termini perentori non si esaurisce nell'interesse della parte privata alla definizione tempestiva del procedimento a suo carico, ma risponde a una logica di ordine pubblico processuale: quella di evitare che l'autorità titolare del potere punitivo possa esercitarlo sine die, senza un limite temporale certo e invalicabile. Il termine perentorio costituisce, dunque, il confine esterno della potestà disciplinare, oltre il quale tale potestà si consuma e non può essere riattivata. [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il Tribunale di primo grado avesse sostanzialmente considerato la questione della notifica nulla come se si trattasse di una irregolarità procedurale rimediabile, suscettibile di essere sanata attraverso il meccanismo — peraltro implicito e non formalizzato — della rimessione in termini. Così facendo, però, aveva operato una commistione di due piani distinti: quello della validità dell'atto di notifica, che in quanto tale è astrattamente sanabile dalla costituzione in giudizio o da una nuova notifica, e quello del rispetto del termine perentorio entro il quale quell'atto doveva essere compiuto, che non è invece suscettibile di sanatoria, fatti salvi i casi in cui sussista una causa non imputabile. I citati termini perentori non erano nella disponibilità della Procura federale e nemmeno della parte reclamante, in quanto posti a tutela dell’ordine pubblico processuale e del diritto di difesa dell’incolpato, come rilevato dalla giurisprudenza secondo cui “a una rinnovata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, dell’atto di deferimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza fa da insuperabile ostacolo l’avvenuto decorso dei termini perentori stabiliti dagli art. 123 e 125 CGS. D’altronde consentire alla Procura federale di ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo, ovvero validamente operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della "difesa" dei soggetti deferiti, per di più in casi in cui il deferimento si è rivelato fallace con riguardo alle garanzie procedimentali da riservare agli stessi incolpati” (CFA., SS.UU., n.63/2014-2015; CFA, Sez. I, n. 43/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 121/2019-2020). Tali termini presidiano un valore ordinamentale che non può essere sacrificato in nome dell'efficacia repressiva del sistema disciplinare. Per tali ragioni, non assumevano rilevanza ai fini del decidere la richiesta di regressione dei termini processuali alla fase di indagine e nemmeno l’eventuale acquiescenza dell’incolpato alla seconda notifica degli atti da parte della Procura, che aveva accettato il contraddittorio all’esito del nuovo deferimento esercitando le relative facoltà difensive)].

Numeron. 0103/CFA/2025-2026/C

PresidenteTorsello

RelatoreColarusso

Riferimenti normativiart. 44, comma 6, CGS; art. 123, comma 1; art. 125, comma 2, CGS

Articoli

Art. 44 - Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Art. 123 - Avviso della conclusione delle indagini

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. 2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni. 3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. 2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. 3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. 4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. 5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.