8/19/2026
Stagione: 2026-2027
Le condotte successive al fatto, quali la pronta reazione dei dirigenti volta ad allontanare l’autore dell’aggressione, le scuse rivolte alla persona offesa e l’impegno assunto per l’adozione di future misure di sicurezza, costituiscono condotte apprezzabili che, tuttavia, non incidono sull’an della responsabilità della società, potendo rilevare, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e dei generali criteri di commisurazione, esclusivamente sul piano della determinazione della sanzione.
Numero: n. 0028/CFA/2026-2027/V
Presidente: Torsello
Relatore: Atzeni
Riferimenti normativi: art. 29, comma 2, CGS;
1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.