Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – scriminante o attenuante della responsabilità della società – art. 29, comma 1, CGS – art. 7 CGS e art. 7, comma 5, Statuto FIGC – modelli di prevenzione – ricorrenza congiunta di più circostanze – comportamento imprevedibile – carenza organizzativa – limiti

8/19/2026

Stagione: 2026-2027

L’esonero dalla responsabilità della società per i fatti dei propri sostenitori è tipizzato dall’art. 29, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, il quale subordina l’efficacia esimente alla ricorrenza congiunta di più circostanze specificamente previste, tra cui l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei alla prevenzione di comportamenti della specie di quelli verificatisi; l’asserita imprevedibilità del gesto del singolo sostenitore non elide la rilevanza della carenza organizzativa consistita nella mancata predisposizione della misura di vigilanza che quel gesto avrebbe impedito (CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026). (Nel caso di specie la Corte ha ravvisato una specifica carenza organizzativa nell’avere lasciato aperto e privo di vigilanza il varco di accesso all’area riservata, di regola presidiato, tanto più a fronte della percepita situazione di tensione tra le panchine).

Numeron. 0028/CFA/2026-2027/U

PresidenteTorsello

RelatoreAtzeni

Riferimenti normativiart. 29, comma 1, CGS; art. 7 CGS; art. 7, comma 5, Statuto FIGC;

Articoli

Art. 7 - Scriminante o attenuante della responsabilità della società

Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.

Art. 29 - Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori

1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.