Giudizio e responsabilità disciplinare - sanzioni a carico delle società – punti negativi in classifica - insormontabilità dei limiti edittali

4/28/2026

Stagione: 2025-2026

Le sanzioni a carico delle società, e segnatamente quelle consistenti nell’attribuzione di “punti negativi”, non possono non tener conto dell’immanente conflitto di interessi tra i vari attori della competizione. Proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno per una squadra, in termini di classifica, e, per converso, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali prefissati, ai quali vanno equiparati quelli scaturenti da una giurisprudenza costante e consolidata (CFA, n. 89/2019-2020; CFA, Sez. Unite, n. 111/2025-2026; CFA, Sez. Unite, n. 108/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 116/2024-2025).

Numeron. 0117/CFA/2025-2026/S

PresidenteTorsello

RelatoreCastiglia

Riferimenti normativiart. 8 CGS

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Art. 8 - Sanzioni a carico delle società

Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.