2/17/2026
Stagione: 2025-2026
Lo standard probatorio richiesto ai fini della affermazione della responsabilità in ambito disciplinare sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio ed integrato dall’ulteriore regola del confortevole convincimento: si tratta di un principio di portata generale che richiede per la sua adeguatezza un grado inferiore di certezza, fondato sulla esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (Collegio di garanzia dello Sport, SS.UU., n. 6/2016 e, più di recente, SS.UU. n. 71/2021 e Sez. 2^, n. 38/2022; CFA, SS.UU. n. 60/2023-2024). Il confortevole convincimento rafforza ancor più la regola del “più probabile che non” ed è perfettamente in linea con l’orientamento – di estrazione processualcivilistica – della Suprema Corte di Cassazione, che richiama l’ulteriore criterio della “probabilità prevalente”, il quale impone al giudice, come prima operazione, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili; successivamente, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere tra queste “quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. Civ. Sez. 3^ Sent. 2.9.2022 n. 25884; in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3^, Ord. 5.3.2024 n. 5922).
Numero: n. 0088/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 3 CGS, art. 44 CGS;
Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA). Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.