3/31/2026
Stagione: 2025-2026
La responsabilità del presidente di una società sportiva che abbia sottoscritto un contratto di sponsorizzazione avente causa illecita o fittizia non discende dalla mera presunzione fondata sulla titolarità della carica (“non poteva non sapere”), ma dalla valutazione complessiva di concrete e specifiche anomalie dell’operazione – quali la macroscopica sproporzione dell’importo rispetto ai precedenti, la tolleranza per il mancato pagamento di circa la metà del corrispettivo, la data anomala di stipulazione e la contraddizione tra le dichiarazioni del firmatario e quelle del soggetto nell’interesse del quale il contratto è stato concluso – tutte riconducibili alla diretta sfera di conoscenza e di gestione del presidente in quanto contraente, le quali, considerate unitariamente secondo il criterio del più probabile che non, convergono univocamente nel senso della sua consapevolezza.
Numero: n. 0102/CFA/2025-2026/M
Presidente: Torsello
Relatore: Barbaro
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, C.G.S.
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