10/15/2025
Stagione: 2025-2026
Il mancato preventivo versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non determina ex se la sua inammissibilità, in conformità ai principi dell’ordinamento generale secondo cui il mancato versamento del contributo unificato non provoca l’inammissibilità dell’atto di ricorso, poiché rileva esclusivamente ai fini fiscali, salvo l’obbligo di tempestivo pagamento (CFA, SS.UU., n. 85/2020-2021).
Numero: n. 0030/CFA/2025-2026/G
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 48 CGS
1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo. 2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice. 3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo. 4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali. 5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.