9/18/2026
Stagione: 2026-2027
Le dichiarazioni scritte provenienti dai familiari dell’incolpato costituiscono dichiarazioni de relato ex parte, prive di autonoma valenza probatoria (CFA, SS.UU., n. 72/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 81/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026): esse non possono pertanto, di per sé sole, fondare la prova contraria rispetto alla ricostruzione accusatoria. In senso diverso si atteggiano gli elementi di natura obiettiva prodotti a discarico, la cui attitudine dimostrativa non dipende dalla riferibilità soggettiva alla parte che li ha prodotti: ove essi non risultino smentiti e non siano stati in alcuna sede contestati dalla Procura federale, concorrono al complessivo vaglio critico di attendibilità degli elementi posti a fondamento dell’accusa e, unitamente apprezzati, possono privarli del carattere di gravità, precisione e concordanza.
Numero: n. 0036/CFA/2026-2027/H
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 57, comma 1, CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.