9/18/2026
Stagione: 2026-2027
Costituisce concreta attuazione del principio del libero convincimento del giudice e della inesistenza di un sistema di prove legali tipiche il fatto che anche le dichiarazioni della stessa persona offesa dal comportamento tenuto dal tesserato e oggetto del procedimento disciplinare possono essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, non costituendo una prova minoris generis, anche quando il dichiarante sia portatore di un interesse contrapposto a quello dell’incolpato, purché tali dichiarazioni siano state sottoposte dal giudicante ad un rigoroso e penetrante vaglio sulla credibilità del dichiarante e sulla loro attendibilità intrinseca, vaglio che, per costante giurisprudenza, non postula quale proprio elemento costitutivo la presenza di riscontri esterni (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027 e giurisprudenza ivi richiamata; CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026).
Numero: n. 0036/CFA/2026-2027/E
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 57, comma 1, CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.