11/25/2025
Stagione: 2025-2026
Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria od all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, primo comma, Cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale della inutilizzabilità prevista da tale disposizione (Cass. Sez. 2^ 14.7.2016 n. 30965; idem 26.11.2020 n. 5823).
Numero: n. 0051/CFA/2025-2026/G
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 57 CGS; art. 63, primo comma, CPP
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.