9/18/2026
Stagione: 2026-2027
Il riconoscimento dei responsabili operato dalla persona offesa in sede di audizione dinanzi alla Procura federale, attraverso l’esame di fotografie, non è assistito dall’efficacia probatoria privilegiata propria del referto arbitrale e deve pertanto essere sottoposto a un severo e obiettivo vaglio di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca, diretto non solo – e non tanto – a verificare che la dichiarazione non sia frutto di una malevolenza del dichiarante nei confronti dei soggetti riconosciuti, quanto piuttosto ad accertare, secondo un principio di comune ragionevolezza, se sussistano altri fatti o elementi incompatibili, dal punto di vista storico e logico, con la dichiarazione stessa. L’assenza di corroborazione esterna, che di per sé non costituisce elemento ostativo, diviene decisiva allorché il mezzo dichiarativo presenti fragilità intrinseche tali da impedire agli elementi indiziari di assumere i caratteri di gravità, precisione e concordanza indispensabili ai fini dell’attribuzione della condotta all’incolpato. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto insufficiente, quanto ad alcuni incolpati, un riconoscimento effettuato a notevole distanza di tempo dai fatti, su fotografie di gruppo e mediante indicazione della sola posizione ivi occupata, in assenza di ulteriori elementi convergenti circa la loro presenza sul luogo dei fatti.)
Numero: n. 0036/CFA/2026-2027/G
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 57, comma 1, CGS; art. 61, comma 1, CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.
1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. 2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. 3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. 4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano. 5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.