10/27/2026
Stagione: 2026-2027
A mente degli artt. 214 e 216 c.p.c., ove si assista al disconoscimento di un documento o di una sottoscrizione, chi intende avvalersi della scrittura deve chiederne la verificazione e offrire gli elementi necessari per accertare l’autenticità della sottoscrizione (Cass., SS.UU., 1° febbraio 2022, n. 3086; Cass., sez. VI-2, 2 novembre 2022, n. 32169; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024). Il disconoscimento delle dichiarazioni liberatorie da parte dei tesserati non prova di per sé che essi vantino un credito residuo nei confronti della società, ma impedisce di trattare il documento come quietanza: la società che intenda avvalersene deve chiederne la verificazione o fornire elementi idonei a dimostrarne la riferibilità e l’attendibilità, oppure provare il pagamento attraverso gli strumenti alternativi ammessi dalla disciplina di iscrizione, non spettando ai tesserati produrre una perizia calligrafica. Tenuto conto del libero apprezzamento che accompagna il giudizio sportivo, in mancanza di un accertamento della loro effettiva riferibilità le liberatorie disconosciute devono dirsi inutilizzabili come prova del pagamento richiesto dalle disposizioni di ammissione al campionato. La censura relativa al mancato contraddittorio, nel procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al campionato, sulle contestazioni formulate dai tesserati non è comunque in grado di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, ove la società abbia potuto contrastare tali segnalazioni nei due gradi di giudizio senza individuare una prova capace di dimostrare l’assolvimento dei propri obblighi. (Nel caso di specie la Corte ha rilevato che la società non aveva mai chiesto la verificazione delle firme, né promosso un corrispondente accertamento della provenienza delle dichiarazioni, sostenendo semmai che fossero i calciatori a dover dimostrare la falsità delle firme).
Numero: n. 0045/CFA/2026-2027/M
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: artt. 214 e 216 c.p.c.; C.U. n. 145 del 4 giugno 2026 del Dipartimento interregionale L.N.D.